Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente della
Giunta regionale Mercedes Bresso, autorizzata con deliberazione della
Giunta  regionale  n. 24-9750  del  6  ottobre  2008, rappresentata e
difesa,  tanto  unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna
Scollo  e  Gabriele  Pafundi,  ed elettivamente domiciliata presso il
secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
   Contro  il  Presidente  Consiglio dei ministri pro tempore, per la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7 della
legge   6   agosto   2008,  n. 133,  di  conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, recante
disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
agosto 2008, n. 195.
                              F a t t o
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 195  del  21  agosto  2008 e' stata
pubblicata   la   legge   di   conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
   L'art.  7  di  detta  legge  -  «strategia energetica nazionale» -
stabilisce  che:  «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, definisce la Strategia energetica nazionale
che  indica  le  priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione   delle   misure   necessarie  per  conseguire,  anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
     a)   diversificazione  delle  fonti  di  energia  e  delle  aree
geografiche di approvvigionamento;
     b)  miglioramento  della  competitivita'  del sistema energetico
nazionale  e  sviluppo  delle  infrastrutture  nella  prospettiva del
mercato interno europeo;
     c)   promozione   delle   fonti   rinnovabili   di   energia   e
dell'efficienza energetica;
     d)   realizzazione  nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
produzione di energia nucleare;
     d-bis)   promozione   della   ricerca  sul  nucleare  di  quarta
generazione o da fusione;
     e)  incremento  degli  investimenti  in  ricerca  e sviluppo nel
settore  energetico  e  partecipazione  ad  accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
     f)  sostenibilita'  ambientale  nella  produzione  e  negli  usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra,
     g)  garanzia  di  adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
   Ai  fini  della  elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro  dello  sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  una
conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente».
   Ad   avviso  della  Regione  Piemonte  tale  disposizione  risulta
costituzionalmente  illegittima  e  lesiva  della  sfera regionale di
competenza per il seguente motivo di
                            D i r i t t o
Violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.;  sulla  competenza
concorrente della regione in materia di energia nonche' del principio
di leale collaborazione.
   La   norma  in  esame,  nell'accentrare  in  capo  allo  Stato  la
definizione  della  «Strategia energetica nazionale», quale strategia
diretta  ad  indicare  le priorita' per il breve e lungo periodo ed a
determinare   le   misure  necessarie  per  conseguire  molteplici  e
importanti  obiettivi,  viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione
che  conferisce  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa concorrente
relativa,  tra  le  altre,  a  «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale  dell'energia».  Tutte le materie di competenza concorrente
comportano,  come recita l'ultimo periodo dell'art. 117, terzo comma,
che  «spetta  alle  regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello  Stato».  L'articolo  di  cui si tratta (art. 7), non contempla
alcun meccanismo concertativo con le regioni, limitandosi a prevedere
la  convocazione,  a  cura  d'intesa  con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di una Conferenza nazionale
dell'energia e dell'ambiente.
   La  norma pare dunque illegittima nella parte in cui non contempla
alcun  meccanismo concertativo con le regioni, prevedendo l'esercizio
della competenza statale al di fuori di qualsiasi procedura d'intesa.
   Le  esigenze  unitarie  che  possono  giustificare  una  strategia
energetica   nazionale   non   possono   comunque  prescindere  dalla
previsione  di un adeguato coinvolgimento regionale. Come evidenziato
da  codesta  suprema  Corte, nel nuovo Titolo V della Costituzione il
superamento  della vecchia equazione interesse nazionale - competenza
statale  fa  si'  che  l'interesse  nazionale non costituisca piu' un
limite,   ne'   di   legittimita'  ne'  di  merito,  alla  competenza
legislativa  concorrente  (Corte  cost.  n. 303  del  25-settembre/1°
ottobre 2003).
   La  mancata  previsione  di  alcuna  forma  di  intesa costituisce
violazione del principio di leale collaborazione individuato, secondo
la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  quale
presupposto   per   l'attrazione  in  capo  allo  Stato  di  funzioni
amministrative o legislative nelle materie attribuite alla competenza
regionale (Corte cost., n. 383/2005).
   Gli  obiettivi  da  conseguire,  previa definizione della suddetta
strategia,  hanno  forti ricadute sulle scelte strategiche regionali.
Il   conseguimento   degli   stessi  obiettivi,  e  prima  ancora  la
definizione di una strategia che indichi le priorita' per il breve ed
il  lungo  periodo  e rechi la determinazione delle misure necessarie
per  la  loro  attuazione,  richiede necessariamente un'intesa con la
Conferenza  di  Stato-Regioni  o con la Conferenza unificata, nonche'
con  le  singole  regioni  interessate  la' dove vi siano aspetti che
coinvolgono  le  specificita'  territoriali  (Corte cost. n. 6/2004 e
303/2003).